Circolo Culturale "Mario Luzi" di Boccheggiano (GR)

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II. Statuto (1) L'Associazione)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO LUZI

Art. 1

E' costituita in Boccheggiano (GR) l'Associazione Culturale Mario Luzi che è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

Art. 3

L'associazione Culturale Mario Luzi per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Art. 4

L'associazione Culturale Mario Luzi è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Essi si dividono in:

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente e controfirma di un socio presentatore.

Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso ricorso.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio direttivo, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono:

Art.. 11

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno i 2/3 degli associati.

L’assemblea ordinaria è valida se, in prima convocazione, vi partecipano la maggioranza dei soci presenti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea straordinaria, richiesta da 2/3 dei soci, delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci che l’hanno convocata ed in seconda convocazione con la presenza e con il voto favorevole di 1/3 dei soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea oppure a mezzo lettera o convocazione telefonica per le assemblee ordinarie e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per le assemblee straordinarie.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all’albo della sede dell’Associazione o con distribuzione individuale.

Art. 12

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato:

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono:

Art. 15

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 16

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe e senza fini di lucro esistenti sul territorio o a fini di pubblica utilità (con priorità per le Misericordie), sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese autorizzate dal Presidente e regolarmente documentate.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 21

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Grosseto.